(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9
                         del 26 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La  Regione  favorisce  la  riorganizzazione  delle  attivita'
dell'area  materno-infantile,  con   particolare   riferimento   alla
promozione   di   iniziative  atte  a  valorizzare  e  preservare  la
dimensione naturale ed umana dell'evento nascita, salvaguardandone le
componenti psicologiche e sociali.
  2. A tale scopo individua le seguenti finalita':
   a)  favorire  la liberta' di scelta della donna sulle sedi e sulle
modalita'  secondo  le  quali  deve  avvenire   il   parto,   nonche'
l'informazione  per  la piu' ampia conoscenza dell'evento, al fine di
facilitare al massimo le condizioni per il parto fisiologico;
   b)  promuovere,  all'interno  dei  programmi   di   formazione   e
aggiornamento  del  personale sanitario, la preparazione di personale
qualificato, ivi compresa la conoscenza delle  pratiche  in  uso  nei
paesi  dell'Unione  Europea  e  nei  paesi extraeuropei allo scopo di
ridurre i fattori di rischio e di adeguare le modalita' di assistenza
alla   gravidanza,   parto,   puerperio   alle   indicazioni    della
Organizzazione Mondiale della Sanita' (O.M.S.);
   c)  individuare,  nell'ambito  della riorganizzazione ospedaliera,
sedi e unita' operative idonee per la nascita anche  con  particolare
riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  2 della legge
regionale 12  aprile  1994  n.  19  (norme  per  la  prevenzione,  la
riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap);
   d)   limitare  ai  tempi  strettamente  necessari  il  periodo  di
ospedalizzazione post-partum;
   e) assicurare al bambino in sede  ospedaliera  nel  periodo  della
nascita la continuita' del rapporto familiare affettivo e ai genitori
una  puntuale  informazione  sullo  stato di salute dello stesso, con
particolare riferimento alle indicazioni utili per la prevenzione dei
disturbi psicofisici.