(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione favorisce la riorganizzazione delle attivita' dell'area materno-infantile, con particolare riferimento alla promozione di iniziative atte a valorizzare e preservare la dimensione naturale ed umana dell'evento nascita, salvaguardandone le componenti psicologiche e sociali. 2. A tale scopo individua le seguenti finalita': a) favorire la liberta' di scelta della donna sulle sedi e sulle modalita' secondo le quali deve avvenire il parto, nonche' l'informazione per la piu' ampia conoscenza dell'evento, al fine di facilitare al massimo le condizioni per il parto fisiologico; b) promuovere, all'interno dei programmi di formazione e aggiornamento del personale sanitario, la preparazione di personale qualificato, ivi compresa la conoscenza delle pratiche in uso nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi extraeuropei allo scopo di ridurre i fattori di rischio e di adeguare le modalita' di assistenza alla gravidanza, parto, puerperio alle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanita' (O.M.S.); c) individuare, nell'ambito della riorganizzazione ospedaliera, sedi e unita' operative idonee per la nascita anche con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap); d) limitare ai tempi strettamente necessari il periodo di ospedalizzazione post-partum; e) assicurare al bambino in sede ospedaliera nel periodo della nascita la continuita' del rapporto familiare affettivo e ai genitori una puntuale informazione sullo stato di salute dello stesso, con particolare riferimento alle indicazioni utili per la prevenzione dei disturbi psicofisici.